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Legge 31/07/2002 n. 179d) per gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali nonchè dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purchè i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e non comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli e) Per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate. 2. Al di fuori delle ipotesi previste al comma 1, gli scarichi sul suolo esistenti alla data .di entrata in vigore del presente Decreto devono, entro il 31 dicembre 2003, essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate con il Decreto di cui all'art. 6, comma 1, della Legge 5 gennaio 1994, n. 36, cosi come sostituito dall'art. 26, comma 2. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico si considera a tutti gli effetti revocata. 3. Gli scarichi di cui alla lettera c) del comma 1, esistenti alla data di entrata in vigore del presente Decreto, devono conformarsi ai limiti della tabella 4 dell'allegato 5 entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente Decreto. Sino a tale data devono essere rispettati i limiti fissati dalle normative regionali vigenti o, in mancanza di questi, i limiti della tabella 3 dell'allegato 5. Resta comunque fermo il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'allegato 5.". - Il nuovo testo del comma 3 dell'art. 33 del citato Decreto legislativo n. 152/1999, come modificato dalla presente Legge, è il seguente: "Art. 33 (Scarichi in reti fognarie). - Ferma restando l'inderogabilità dei valori- limite di emissione di cui alla tabella 3/A e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della tabella 5 dell'allegato 5, alla tabella 3 gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari ed ai valori-limite adottati dal gestore del servizio idrico integrato e approvati dall'amministrazione pubblica responsabile in base alle caratteristiche dell'impianto ed in modo che sia assicurato il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell'art. 28, commi 1 e 2. Gli scarichi di acque reflue domestiche che recapitano in reti fognarie sono sempre ammessi purchè osservino i regolamenti emanati dal gestore del servizio idrico integrato. 3. Non è ammesso lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in fognatura, ad eccezione di quelli organici provenienti dagli scarti dell'alimentazione umana, misti ad acque domestiche, trattati mediante apparecchi dissipatori di rifiuti alimentari che ne riducano la massa in particelle sottili, previa verifica tecnica degli impianti e delle reti da parte dell'ente gestore.". Art. 26. (Disposizioni relative a Venezia e Chioggia). 1. Il comma 5 dell'articolo 10 del Decreto-Legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla Legge 5 aprile 1990, n. 71, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "5. Le aziende artigiane produttive, di cui al comma 3, gli stabilimenti ospedalieri, gli enti assistenziali, le aziende turistiche, ricettive e della ristorazione, i mercati all'ingrosso e al minuto, gli impianti sportivi, non serviti da pubblica fognatura, che presentino ai comuni, entro il 31 dicembre 2002, un piano di adeguamento degli scarichi, possono completare le opere entro il 31 dicembre 2003. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano a) ai soggetti, di cui al primo periodo del presente comma, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che abbiano presentato ai comuni, entro il 31 dicembre 2002, il suddetto piano di adeguamento degli scarichi b) ai soggetti di cui al primo periodo del presente comma che inizino l'attività dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione". 2. All'articolo 4, comma 1, della Legge 9 gennaio 1991, n. 9, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonchè nelle acque del Golfo di Venezia, nel tratto di mare compreso tra il parallelo passante per la foce del fiume Tagliamento e il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po". Note all'art. 26: -Il nuovo testo dell'art. 10 del Decreto-Legge 5 febbraio 1990, n. 16, recante: Misure urgenti per il miglioramento qualitativo e la prevenzione dell'inquinamento delle acque, convertito, con modificazioni, dalla Legge 5 aprile 1990, n. 71, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 1990, come modificato dalla presente Legge, è seguente: "Art. 10 (Venezia e Chioggia). 1. I comuni di Venezia e Chioggia elaborano, entro il 30 giugno 1995, progetti di massima per la realizzazione di fognature e per la depurazione delle acque usate provenienti dai centri storici, dalle isole e dai litorali del Lido e di Pellestrina e dal litorale di Cavallino Treporti, secondo criteri e tecnologie adeguati a realizzare nell'intera area lagunare gli obiettivi previsti dal piano regionale di risanamento delle acque, approvato con delibera del consiglio regionale del Veneto n. 962 del 1 settembre 1989. Il comune di Venezia provvede alla suddetta elaborazione nell'ambito del progetto integrato definito dall'accordo di programma del 3 agosto 1993 ai sensi dell'art. 5 della Legge 5 febbraio 1992, n. 139. 2. I progetti di massima di cui al comma 1 sono approvati dalla regione Veneto previo parere della commissione per la salvaguardia di Venezia di cui all'art. 5 della Legge 16 aprile 1973, n. 171, come integrata dall'art. 4 della Legge 8 novembre 1991, n. 360. L'approvazione costituisce integrazione del "Piano per la prevenzione dell'inquinamento ed il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia", nonchè variante agli strumenti urbanistici generali. 3. Negli ambiti indicati nel comma 1, non dotati di fognature dinamiche, è consentito lo scarico delle acque reflue provenienti dagli insediamenti civili di cui ai commi undicesimo, dodicesimo e tredicesimo dell'art. 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962, dalle aziende artigiane produttive, ancorchè non rientranti nella tipologia di cui all'art. 17 del piano regionale di risanamento delle acque, approvato con delibera del consiglio regionale Veneto n. 962 del 10 settembre 1989, dagli stabilimenti ospedalieri, dagli enti assistenziali e dalle aziende turistiche ricettive e della ristorazione, purchè sottoposte a trattamenti individuali secondo i progetti approvati dai comuni. I privati e gli altri soggetti non compresi nel precedente periodo, e più in generale tutti coloro che utilizzano scarichi di natura civile, provvedono a dotarsi di sistemi di trattamento in esecuzione dei progetti di massima di cui al comma 1 del presente articolo e con le modalità e i tempi indicati dai sindaci dei comuni di Venezia e di Chioggia. I trattamenti degli scarichi di cui al presente comma superiori a cento abitanti equivalenti devono essere basati sull'impiego delle migliori tecnologie applicabili e gestibili, a costi sostenibili e tenendo conto della situazione urbanistica ed edilizia specifica. Le tipologie degli impianti individuali o le relative prestazioni depurative sono identificate dalla regione Veneto con il piano regionale di risanamento delle acque, approvato ai sensi dell'art. 8 della Legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, che sarà a tal fine integrato, per il trattamento degli scarichi superiori a cento abitanti equivalenti, entro il 31 dicembre 1994. I caratteri di qualità delle acque degli effluenti degli impianti individuali di cui al presente comma possono ecce- 4. Il sindaco del comune di Venezia e il sindaco del comune di Chioggia possono concedere contributi ai privati per l'esecuzione delle opere di risanamento degli impianti igienico-sanitari di tutte le unità edilizie interessate dai progetti di intervento, utilizzando le quote vincolate ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 139. 4-bis. Per le autorizzazioni degli scarichi civili e di quelli relativi alle aziende artigiane produttive, agli enti assistenziali ed alle aziende turistiche ricettive e della ristorazione di cui al comma 5, rilasciate dal Magistrato alle acque di Venezia previa approvazione dei progetti da parte dei comuni di Venezia e di Chioggia, secondo le rispettive pertinenze territoriali, i canoni, a decorrere dal 1 gennaio 1995, sono versati direttamente ai comuni di Venezia e di Chioggia, per i fini di cui al presente articolo. I canoni di cui sopra saranno rideterminati in base al consumo idrico ed ai criteri che saranno stati definiti dal Magistrato alle acque di Venezia e dai comuni di Venezia e di Chioggia con le modalità di cui all'art. 5 della Legge 5 febbraio 1992, n. 139. 5. Le aziende artigiane produttive, di cui al comma 3, gli stabilimenti ospedalieri, gli enti assistenziali, le aziende turistiche, ricettive e della ristorazione, i mercati all'ingrosso e al minuto, gli impianti sportivi, non serviti da pubblica fognatura, che presentino ai comuni, entro il 31 dicembre 2002, un piano di adeguamento degli scarichi, possono completare le opere entro il 31 dicembre 2003. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano a) ai soggetti, di cui al primo periodo del presente comma, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che abbiano presentato ai comuni, entro il 31 dicembre 2002, il suddetto piano di adeguamento degli scarichi b) ai soggetti di cui al primo periodo del presente comma che inizino l'attività dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione. 6. In attesa della definizione dei procedimenti amministrativi di cui al comma 5, sono sospesi i procedimenti penali per i reati di scarico senza autorizzazione e di superamento dei limiti di accettabilità di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962, previsti dall'art. 9 della Legge 16 aprile 1973, n. 171, e successive modificazioni ed integrazioni. Il rilascio in sanatoria delle autorizzazioni entro i termini previsti dal comma 5 estingue i reati stessi.". - Il nuovo testo dell'art. 4 della Legge 9 gennaio 1991, n. 9, recante: Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 16 gennaio 1991, come modificato dalla presente Legge, è il seguente: "Art. 4 (Divieto di prospezione, ricerca e coltivazione). - 1. La prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi è vietata nelle acque del Golfo di Napoli, del Golfo di Salerno e delle Isole Egadi, fatti salvi i permessi, le autorizzazioni e le concessioni in atto, nonchè nelle acque del Golfo di Venezia, nel tratto di mare compreso tra il parallelo passante per la foce del fiume Tagliamento e il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po.". Art. 27. (Piano straordinario di telerilevamento). 1. Per consentire la verifica ed il monitoraggio delle aree ad elevato rischio idrogeologico, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio è autorizzato alla stipula di un accordo di programma con il Ministero della difesa e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la realizzazione di un piano straordinario di telerilevamento ad alta precisione. 2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, determinato nella misura massima di 25 milioni di euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base 4.2.3.3 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per l'anno 2002, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 2, del Decreto-Legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 1998, n. 267, come rifinanziata dalla tabella D allegata alla Legge 23 dicembre 2000, n. 388. Nota all'art. 27: |
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